Commercio: normative

ImageFirenze, 30 luglio 2009 - A partire dal 29/07/09 è entrato in vigore su tutto il territorio nazionale il divieto assoluto di vendita e di somministrazione di alcolici su aree pubbliche sprovviste di licenza di pubblico esercizio. A prevederlo è la legge comunitaria n.88 del 2008 approvata a fine giugno dal Parlamento.
La nuova legge vieta di vendere e somministrare alcolici su spazi ed aree pubbliche ad eccezione dei pubblici esercizi e delle loro pertinenze. Chiunque vende o somministra alcolici senza la apposita licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 oltre alla confisca della merce e delle attrezzature utilizzate. Se, inoltre, il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Il suddetto divieto, nato con la finalità di contrastare l'abusivismo alcolico, ha finito col penalizzare le attività dei chioschi ambulanti, impedendo la vendita di vino e sostanze alcoliche.
 
L'amministrazione Comunale di Firenze, convinta dalle pressioni delle Associazioni di categoria (tra cui Confartigianato Imprese Commercio), ha deliberato il 28 luglio 2009 una interpretazione applicativa dell'articolo 14 bis della legge 125/2001, in base alla quale tutti gli operatori commerciali ambulanti autorizzati su aree pubbliche (come i trippai) sono ricompresi fra quelle tipologie di esercizi (come trattorie, ristoranti, bar, ecc.) a cui la legge comunitaria non applica il divieto totale di vendita di alcolici.
Gli ambulanti su sede fissa, quindi, potranno continuare a vendere alcolici senza timore di sanzioni da parte dell'amministrazione.