Requisiti oggettivi

Se l’art. 5 della Legge Quadro Regionale traccia le caratteristiche dell’imprenditore artigiano, gli artt. 6 e 7 definiscono le caratteristiche dell’impresa.

Questa viene considerata artigiana quando al suo interno vengono svolte attività di:

  • produzione e trasformazione di beni, anche semilavorati
  • prestazioni di servizi

 

Sono invece escluse:

  • le attività agricole
  • le prestazioni di servizi commerciali
  • la intermediazione nella circolazione dei beni
  • la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

 

Nel caso in cui queste ultime dovessero essere svolte in maniera strumentale ed accessoria all’esercizio dell’attività artigiana, l’impresa comunque va considerata iscrivibile all’Albo delle Imprese Artigiane. Per l’iscrizione all’Albo Artigiani fondamentale è il principio della prevalenza, basato sull’impegno di tempo dedicato dall’imprenditore e dai suoi collaboratori/dipendenti nello svolgimento delle attività che rientrano nel settore artigiano. Altro elemento di valutazione riguarda l’attrezzatura utilizzata all’interno dell’impresa, il numero dei dipendenti e le qualifiche del personale assunto. Ha invece una scarsa rilevanza la valutazione del volume d’affari legato all’attività artigiana in rapporto a quello prodotto da altre attività svolte dall’azienda.