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Ordinanza Ministero della salute del 28 aprile 2022

Con ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 vengono fornite importanti indicazioni in merito ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie nell’ottica di prevenzione/riduzione dal contagio per Sars-Covid-19.

L’ordinanza entra in vigore il 1° maggio e sarà efficace sino al 15 giugno 2022 – salvo successivamente intervenute, diverse, disposizioni.

In particolare, essa limita l’obbligo di utilizzo delle mascherine di tipo FFP2, dal prossimo 1° maggio 2022 ai seguenti casi:

per i viaggiatori di aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale e di treni; per i passeggeri di autobus adibiti a servizi di trasporto di persone e di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; scuolabus.

per spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso (ma non per le discoteche).

  per gli utenti e visitatori di strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA) e simili.


Oltre a quanto sopra, l’ordinanza raccomanda di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, quindi anche per i luoghi di lavoro.


Inoltre, si rileva come:

I protocolli anti-contagio Governo – Parti sociali sono ancora in vigore. Ricordiamo che i datori di lavoro sono comunque tenuti ai sensi delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza (in particolare, D.Lgs. n. 81/2008 e art. 2087 c.c.) ad applicare nei luoghi di lavoro il principio della massima precauzione nella valutazione dei rischi e nella applicazione delle misure di prevenzione e protezione alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori.

L’obbligo d’uso della mascherina va quindi, a nostro parere,  mantenuto/fortemente raccomandato negli ambienti di lavoro, sia per ragioni concrete di tutela dal contagio dei lavoratori sia per le ragioni di tutela del datore di lavoro da responsabilità civili e penali in caso di contagio dei lavoratori in azienda. Vi è inoltre anche il rischio di una eventuale azione di rivalsa da parte dell’Inail.

Dal 1° maggio il “Green Pass” non sarà più obbligatorio nei luoghi di lavoro, negli uffici pubblici, nei negozi, nei bar e ristoranti, sui mezzi di trasporto, in mense e catering, cinema e teatri, a concerti, eventi sportivi, convegni e congressi, in centri benessere, centri culturali, sociali e ricreativi, concorsi, sale gioco, feste e discoteche. L’unica eccezione riguarda <<gli esercenti le professioni sanitarie dei lavoratori negli ospedali e nelle RSA>>.