Con ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 vengono fornite importanti indicazioni in merito ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie nell’ottica di prevenzione/riduzione dal contagio per Sars-Covid-19.
L’ordinanza entra in vigore il 1° maggio e sarà efficace sino al 15 giugno 2022 – salvo successivamente intervenute, diverse, disposizioni.
In particolare, essa limita l’obbligo di utilizzo delle mascherine di tipo FFP2, dal prossimo 1° maggio 2022 ai seguenti casi:
per i viaggiatori di aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale e di treni; per i passeggeri di autobus adibiti a servizi di trasporto di persone e di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; scuolabus.
per spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso (ma non per le discoteche).
per gli utenti e visitatori di strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA) e simili.
Oltre a quanto sopra, l’ordinanza raccomanda di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, quindi anche per i luoghi di lavoro.
Inoltre, si rileva come:
I protocolli anti-contagio Governo – Parti sociali sono ancora in vigore. Ricordiamo che i datori di lavoro sono comunque tenuti ai sensi delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza (in particolare, D.Lgs. n. 81/2008 e art. 2087 c.c.) ad applicare nei luoghi di lavoro il principio della massima precauzione nella valutazione dei rischi e nella applicazione delle misure di prevenzione e protezione alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori.
L’obbligo d’uso della mascherina va quindi, a nostro parere, mantenuto/fortemente raccomandato negli ambienti di lavoro, sia per ragioni concrete di tutela dal contagio dei lavoratori sia per le ragioni di tutela del datore di lavoro da responsabilità civili e penali in caso di contagio dei lavoratori in azienda. Vi è inoltre anche il rischio di una eventuale azione di rivalsa da parte dell’Inail.
Dal 1° maggio il “Green Pass” non sarà più obbligatorio nei luoghi di lavoro, negli uffici pubblici, nei negozi, nei bar e ristoranti, sui mezzi di trasporto, in mense e catering, cinema e teatri, a concerti, eventi sportivi, convegni e congressi, in centri benessere, centri culturali, sociali e ricreativi, concorsi, sale gioco, feste e discoteche. L’unica eccezione riguarda <<gli esercenti le professioni sanitarie dei lavoratori negli ospedali e nelle RSA>>.