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NUOVA DISCIPLINA SULL’UTILIZZO DEL TERMINE “ARTIGIANALE”: COSA CAMBIA PER LE IMPRESE

I chiarimenti del Ministero definiscono regole, limiti e opportunità per le aziende

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato i chiarimenti applicativi della Legge n. 34 dell’11 marzo 2026, che introduce una nuova disciplina per l’utilizzo del termine “artigianale” e dei richiami all’artigianato nella promozione di prodotti e servizi.

L’obiettivo della normativa è tutelare il valore autentico dell’artigianato italiano, garantire una corretta informazione ai consumatori e contrastare l’utilizzo improprio di una qualifica che identifica un preciso status imprenditoriale riconosciuto dalla legge.

Secondo quanto chiarito dal Ministero, il termine “artigianale” potrà essere utilizzato esclusivamente dalle imprese iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane. La nuova disciplina non limita la libertà d’impresa né impedisce alle aziende di valorizzare la qualità dei propri prodotti o le lavorazioni manuali adottate, ma stabilisce che tali caratteristiche non possano essere presentate come “artigianali” in assenza dei requisiti previsti dalla normativa.

Una disciplina che riguarda molti settori, non solo il comparto alimentare

I chiarimenti ministeriali utilizzano alcuni esempi legati al settore alimentare, ma la disciplina interessa trasversalmente numerosi comparti produttivi.

Un esercizio che produce internamente il proprio gelato ma non è iscritto all’Albo Artigiani non potrà utilizzare la dicitura “gelato artigianale”, pur potendo continuare a valorizzare il prodotto attraverso espressioni quali “gelato di produzione propria”, “prodotto nel laboratorio interno”, “fatto a mano” o “realizzato con lavorazioni tradizionali”.

Lo stesso principio si applica ad altri settori. Un’impresa che realizza mobili utilizzando componenti prodotti da laboratori artigiani non potrà definire “artigianale” l’intero prodotto se non possiede la qualifica di impresa artigiana. Analogamente, una grande azienda che svolge alcune lavorazioni manuali non potrà promuovere i propri prodotti come artigianali in assenza dell’iscrizione all’Albo.

La norma interessa quindi attività manifatturiere, moda, pelletteria, arredamento, oreficeria, servizi e tutti i comparti che utilizzano nella comunicazione richiami all’artigianato.

Quali definizioni restano consentite

Le FAQ ministeriali precisano che rimangono pienamente lecite numerose espressioni descrittive che consentono alle imprese di valorizzare la qualità delle proprie produzioni.

Tra queste:

  • fatto a mano;
  • produzione propria;
  • lavorato secondo tradizione;
  • tradizionale;
  • sartoriale;
  • autentico della tradizione italiana;
  • di qualità;
  • realizzato con strumenti o tecniche tradizionali.

Si tratta di definizioni che descrivono caratteristiche del prodotto o del processo produttivo senza attribuire impropriamente la qualifica di “artigianale”.

Commercianti, e-commerce e manifestazioni

Le nuove regole non impediscono a commercianti, negozi fisici e piattaforme di e-commerce di promuovere e vendere prodotti artigianali. Sarà però necessario poter dimostrare la provenienza dei prodotti da imprese regolarmente iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane.

Anche per la partecipazione a fiere e manifestazioni dedicate all’artigianato sarà necessario che i prodotti esposti siano effettivamente realizzati da imprese artigiane oppure che tale provenienza sia adeguatamente documentabile.

Sanzioni fino all’1% del fatturato

Particolarmente rilevante è il sistema sanzionatorio previsto dalla legge.

In caso di utilizzo non autorizzato del termine “artigianale”, le sanzioni potranno arrivare fino all’1% del fatturato annuo dell’impresa e, in ogni caso, non essere inferiori a 25.000 euro.

Si tratta di un impianto che punta a rafforzare la credibilità della qualifica artigiana e a contrastare fenomeni di comunicazione potenzialmente ingannevole nei confronti dei consumatori.

Attenzione: per la piena applicazione sarà necessario l’adeguamento delle Regioni

È importante evidenziare che la disciplina non sarà immediatamente operativa in modo uniforme sull’intero territorio nazionale.

La legge prevede infatti l’adeguamento delle normative regionali in materia di artigianato. Anche la Regione Toscana dovrà pertanto recepire le nuove disposizioni affinché il sistema possa trovare piena applicazione sul territorio regionale.

La normativa prevede inoltre una fase transitoria che consente la commercializzazione delle scorte di magazzino immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore della legge, mentre le nuove produzioni dovranno progressivamente conformarsi alle disposizioni introdotte.

Una maggiore tutela per il vero artigianato

La nuova disciplina rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione dell’artigianato italiano.

L’obiettivo è garantire che il termine “artigianale” identifichi in modo chiaro e credibile prodotti e servizi provenienti da imprese che possiedono effettivamente i requisiti previsti dalla legge, rafforzando al tempo stesso la tutela dei consumatori e il riconoscimento del valore economico, culturale e professionale delle imprese artigiane.