Società artigiane

L’art. 7 della Legge definisce quali tipi di società possono rientrare nell’artigianato. Esse sono:

Società in nome collettivo (S.N.C.) = due o più persone esercitano in comune un’attività allo scopo di dividerne gli utili, stipulando un atto notarile che non abbia le forme di un diverso tipo di società. Tutti i soci rispondono in solido con il proprio patrimonio personale dei debiti contratti dalla società se il patrimonio di questa non è sufficiente a coprirli. La società ha caratteristiche artigiane nel caso che partecipi manualmente al lavoro la maggioranza dei soci, uno nel caso di due.

Società Cooperative = almeno nove persone/soci costituiscono per atto pubblico una società caratterizzata da finalità mutualistica, con responsabilità che può essere sia limitata che illimitata. La Legge BERSANI, approvata in via definitiva dalla Camera il 31 Luglio 97, inserisce nell’ordinamento italiano anche la cosiddetta “Piccola società cooperativa” che può essere costituita fra un minimo di tre ed un massimo di otto soci, i quali devono essere esclusivamente persone fisiche. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e vengono ad essa applicate tutte le norme in materia di società cooperativa in quanto compatibili; questa, ricorrendo i requisiti di legge, in caso di trasformazione si trasformerà esclusivamente in società cooperativa.

Inoltre, la Legge prevede che le Società a Responsabilità Limitata Unipersonali (S.R.L.U.) e le Società in Accomandita semplice (S.A.S.) siano obbligate ad iscriversi all’Albo delle Imprese Artigiane. Ciò vale, logicamente, se i soci sono in possesso dei requisiti soggettivi e l’impresa di quelli oggettivi.

I requisiti fondamentali per l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane di queste società sono le seguenti.

Per le Società a Responsabilità Limitata Unipersonali (S.R.L.U):

  • Possesso da parte dell’unico socio dei requisiti indicati nell’art. 2 della 443/85
  • coincidenza della figura del socio unico con l’amministratore unico
  • Incompatibilità del socio unico artigiano di essere socio di altra S.R.L. o socio accomandatario di altra S.A.S. anche non artigiana
  • La Società oltre ad essere costituita ex novo, può derivare da una trasformazione di altra S.R.L. pluripersonale.

 

Per le Società in Accomandita Semplice (S.A.S):

  • Tutti i soci accomandatari devono svolgere in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo ed essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 della 443/85
  • I soci accomandatari artigiani non possono essere soci di altra S.R.L.U. o di altra S.A.S.
  • Per i soci accomandatari iscrivibili all’Albo Artigiani. non è prevista la maggioranza numerica rispetto al numero dei soci accomandanti.

 

Sia per le S.R.L.U. che per le S.A.S. in caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità, l’impresa mantiene la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di qualifica di imprenditore artigiano, compresi gli eventuali requisiti tecnico professionali.

Per le Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.):
Anche le società a responsabilità limitata pluripersonali hanno la possibilità di rientrare nell’ambito dell’artigianato (è una facoltà, non un obbligo).

L’iscrizione all’Albo Artigiani è riconosciuta a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci:

  • svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo conferisca e
  • detenga la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto alle partecipazioni esterne di capitale
  • detenga la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell’assemblea e nel consiglio di amministrazione, laddove costituito.
  • La società inoltre non deve superare il numero degli addetti (dipendenti e familiari collaboratori) previsti dalla Legge e deve esercitare un’attività di produzione o prestazione di servizi.

 

Rimangono escluse le:

  • Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
  • Società per azioni (S.p.A.)